Regolamento

 

MERCATO
SPECIALIZZATO
CERCANTICO NEL GOLFO

APPROVATO   CON DELIBERA DI CONSIGLIO  COMUNALE 
N. 18 DEL 18/05/2000 
E AGGIORNATO  CON DETERMINAZIONE DI! IGENZIALE 
N. 22 20/02/2001

Articolo I

AREA DI MERCATO E PERIODI DI SVOLGIMENTO

1.  La manifestazione si svolge, di norma, nelle aree coperte di pza Cavour la prima domenica di ogni mese esclusi luglio e agosto.

2.  Nel mercato è autorizzata la vendita al minuto di cose vecchie, usate, oggetti di antiquariato, da  collezione e arredamento d'arte, di nessun  interesse storico ed artistico.

3.  All'interno del mercato è prevista un'area riservata ad operatori che esercitano la vendita e la somministrazione al pubblico di generi alimentari con veicolo attrezzato in regola con le disposizioni igienico-sanitarie. Il numero, la tipologia e le modalità di assegnazione di tale area saranno stabilite annualmente con determinazione del Dirigente preposto  al servizio.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE-FUNZIONAMENTO-VIGILANZA

1.  Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative al mercato sono di competenza dell'Ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro, mentre la gestione economico-contabile è effettuata con la collaborazione dell'Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale della Spezia.

2.  La concessione avrà durata di anni 10 e verrà rilasciata, contestualmente all'autorizzazione alla vendita, a seguito di bando concorsuale.

3.  La  rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari in ciascun giorno di mercato sono svolti dal suddetto Ufficio in collaborazione con il personale del Corpo di Polizia Municipale.

4.  Ai  fini del corretto svolgimento dell'attività di vendita all'interno del mercato, il Corpo di Polizia Municipale attuerà rigorosi servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività. Agli operatori è fatto tassativo divieto di vendere al pubblico merci recenti d'imitazione rifatte e contraffatte.

Articolo 3

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1.  In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.

2.  Qualora i soggetti di cui al  comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione di cui ne fa parte integrante.

Articolo 4

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1.  La partecipazione al mercato è riservata esclusivamente agli operatori che effettuano la vendita di cose usate e antiche (prodotte da almeno 30 anni) compresi articoli di bigiotteria fino agli anni '60, oggetti di antiquariato e da collezione.

Gli oggetti da collezione ammessi sono:

  • campioncini  di  profumo
  • carte telefoniche
  • cartoline
  • francobolli
  • fumetti
  • lamette da barba
  • medaglie e onorificenze
  • modellini
  • monete
  • piatti di ceramica Copenaghen
  • pietre e fossili
  • pupazzetti Kinder
  • scatole di sigarette
  • soldatini
  • stampe  (comprese  litografie, incisioni e serigrafie)
  • stemmi
  • tazzine da collezione
  • scatoline di ciprie e talchi
  • flaconcini di brillantine
  • calendarietti profumati
  • bambole

2.  Eventuali nuovi oggetti da collezione, accreditati da riviste specializzate, saranno inseriti nel presente elenco con apposito atto del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

3.  Al fine di ottenere la migliore razionalizzazione del mercato, è possibile autorizzare operatori che vendono abbigliamento d'epoca, fini ad un massimo di tre unità. Tali operatori potranno occupare posteggi ubicati ai margini dell'area di mercato.

4.  E' consentito porre in vendita merci non aventi le caratteristiche di cui al comma 1 in misura estremamente ridotta; l'idoneità e la quantità di tali merci saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione di cui all'art. 6.

5.  L'esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l'area del posteggio.

6.  Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad alta voce la merce, richiamare l'attenzione dei compratori con gesti e grida, fare insistenti offerte di merci.

7.  E' vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni.

8.  Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti, o derivanti da merci, attrezzature, veicoli di loro appartenenza.

9.  I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito e i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal Servizio competente, da collocarsi nei luoghi previsti. Gli inadempienti saranno sanzionati a norma di legge.

10. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare lo svolgimento dell'attività di mercato. E' assolutamente vietato ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione.

11. E' assolutamente vietato l'uso di generatori di corrente ed allacciarsi alle reti elettrica ed idrica pubbliche.

12. L'altezza della merce in esposizione deve essere tale da non creare ostacolo all'esercizio dell'attività degli operatori limitrofi.

13. La detenzione e l'utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. L'operatore che introduce e utilizza impianti a gas ed elettrici nell'ambito del mercato deve essere munito di certificato di conformità appositamente rilasciato dall'installatore degli impianti stessi.

14. E' fatto obbligo all'operatore che utilizza l'area riservata alla somministrazione di alimenti e bevande di attrezzare, a proprie spese, lo spazio dallo stesso occupato con idonee strutture (sedie e tavolini).

15. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota relativa all'occupazione di suolo pubblico ed inoltre di un canone di rimborso spese di organizzazione e servizi prestati che è stabilito con apposito atto del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

16. L'autorizzazione amministrativa  è revocata nei seguenti casi:

    a)   Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;

    b)   Decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso nell'arco dell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 edizioni della manifestazione, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

    c)  Perdita da parte del titolare dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Leg.vo 114/98.

17. La cessione e la permuta del posteggio è regolamentata dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in gestione dell'azienda.

18. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato;

19. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa,  comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione medica in originale e copia di  un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

20. I titolari devono esibire l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo.

Articolo 5

FURTI  -  DANNI A TERZI

1.  L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel mercato.

2.  E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 6

COMMISSIONE

1.  Per garantire la massima qualità della merce  posta in vendita con conseguente tutela dell'acquisto da parte  del compratore   può  essere prevista la costituzione  di una commissione composta  da esperti del settore.

2.  I componenti la commissione saranno nominati con provvedimento di Giunta Comunale. Alla Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale sono   demandati i pagamenti dei rimborsi sCommissione. Qualora venissero riscontrate anomalie nei prodotti posti sul banco di vendita si procederà nel modo seguente:
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    a)   Predisposizione di verbale, da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale, con indicato l'elenco della merce non in regola e con la possibilità di

         i)  Effettuare rilievi fotografici da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale;

         ii) Sequestro cautelativo della merce, in attuazione a quanto previsto dell'art. 13 della Legge 689/81, che sarà restituita all'operatore dopo il confronto con esperti nominati dalla controparte.

    b)   Applicazione delle sanzioni previste e diffida all'operatore dal porre in vendita merce non conforme alla specifica qualità prevista dalle norme regolamentari.

4.  Nel caso di cui al comma 3, la reiterata violazione alla norma prevede la sospensione dell'autorizzazione alla vendita per un periodo non superiore a tre edizioni della manifestazione.

Articolo 7

PRESENZE

1.  Le presenze degli operatori non titolari di posteggio sono conteggiate prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

2.  Il mancato svolgimento dell'attività di cui al comma I è riferito all'esclusione dall'assegnazione dei posteggi liberi dopo aver utilizzato l'apposita graduatoria.

Articolo 8

POSTEGGI

1.  La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.

2.  E' fatto divieto di individuare ed assegnare posteggi al di fuori di quelli preventivamente fissati nell'apposita planimetria.

3.  Deroghe alla limitazione di cui al comma 2 possono essere previste in occasione di particolari situazioni e sempre per motivi di interesse generale.

Articolo 9

ACCESSO NELL'AREA DI MERCATO E ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1.  L'accesso nell'area di mercato è consentito fin dalle ore 7:00.

2.  I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci possono sostare nell'area del mercato esclusivamente per il periodo necessario per scaricare e ricaricare le merci e comunque non oltre le ore 9:00 e non prima delle ore 19:30.

3.  L'orario di vendita è fissato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

4.  Le operazioni di scarico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 7:00 alle ore 9:00.

5.  Le operazioni di carico delle merci potranno essere effettuate dalle ore 19:30 alle ore 21:00.

6.  Eventuali anticipazioni dell'orario di carico delle merci sono consentite solamente in caso di comprovata necessità.

7.  Il titolare di posteggio che non lo avrà occupato entro le ore 8.00 sarà considerato decaduto dalla concessione ed il proprio posteggio sarà inserito in quelli disponibili per un'eventuale assegnazione agli operatori presenti.

8.  Qualora, dopo tale ora e dopo le assegnazioni agli operatori aventi diritto, restassero liberi dei posteggi, questi potranno essere occupati anche da ritardatari comunque entro le ore 9.00.

9.  Nel caso, al termine delle operazioni di cui sopra, rimanessero ulteriori posteggi liberi, è facoltà degli operatori titolari dei posteggi limitrofi di ampliare la propria superficie di vendita, con il consenso della Direzione e previo pagamento della relativa quota di occupazione suolo pubblico.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1.  Per l'assegnazione decennale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.

2.  Per la compilazione della suddetta graduatoria, l'Ufficio dovrà seguire i seguenti criteri:

    a)  Numero di presenze maturate dal soggetto interessato risultante dagli atti del suddetto Ufficio;

    b)  In caso di parità di presenze, si darà priorità all'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche;

    c)  Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare, se ancora iscritto; 

    d)   In caso di ulteriore parità, sarà data priorità in base alla data di presentazione della richiesta, farà fede il timbro postale;

    e)   In ultimo, qualora persistesse la condizione di parità, si procederà ad  un sorteggio.

3.  L'ufficio provvederà a convocare i soggetti aventi diritto, ai sensi della suddetta graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per la scelta del posteggio, sulla base dell'apposita planimetria, indicante l'ubicazione, il numero e la superficie dei posteggi; le modalità di convocazione saranno specificate con apposito provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio.

4.  Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare dell'autorizzazione, o che l'affittuario sia in possesso di delega nei termini di legge.

5.  Nel caso che a seguito del bando concorsuale rimanessero dei posteggi liberi, detti spazi saranno assegnati temporaneamente agli aventi diritto, per ciascuna edizione della manifestazione. Detti posteggi saranno assegnati a seguito di apposito bando concorsuale effettuato alla fine di ciascun anno solare.

Articolo 11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI O TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1.  I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.

2.  L'operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre la stessa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, alla quale le presenze stesse  saranno collegate.

3.  A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per  territorio, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche.

4.  Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.

5.  La graduatoria verrà stilata dall'Ufficio preposto con le modalità sotto indicate:

    a)  accertamento dell'identità personale dell'operatore ai fini dell'assegnazione di un posteggio o del computo della presenza;

    b)  accertamento dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 2;

    c)  accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di sostituzione del titolare dell'autorizzazione.

6.  L'assenza dell'operatore inserito nella graduatoria non potrà essere in nessun caso giustificata.

7.  Gli operatori inseriti nella graduatoria e quelli interessati all'assegnazione temporanea di un posteggio, devono essere presenti entro le ore 8:00.

Articolo 12

SANZIONI

1.  Per le violazioni alle norme che regolano il mercato, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a £.1.000.000 (unmilione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934. Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £.300.000 (trecentomila).

2.  Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, il Sindaco potrà disporre la sospensione della concessione amministrativa per un periodo non superiore a tre edizioni della manifestazione.

3.  La sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che violano la disposizione impartita ai sensi dell' art. 4, comma 15.

4.  Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 18, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purché non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge  689/81.

5.  In caso di accertata violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1.  Considerato che l'area di mercato sarà interessata da lavori di ristrutturazione la procedura di assegnazione decennale dei posteggi è sospesa. Pertanto i posteggi saranno assegnati, edizione per edizione, in base ad una graduatoria predisposta sulla base delle presenze maturate, agli operatori che facciano richiesta di partecipazione di anno in anno.

2.  Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.

3.  Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.